Alcune informazioni fondamentali prima di fare un lascito

Fare un lascito testamentario a favore di AIL è un atto d’amore verso chi lotta contro una malattia ematologica che può davvero fare la differenza per la vita dei nostri pazienti. Per disporre un lascito testamentario a favore di un ente no profit è necessario innanzitutto conoscere alcune informazioni fondamentali come la differenza tra eredità e legato.

Alcune informazioni fondamentali prima di fare un lascito

Andiamo con ordine. Per prima cosa, quando stiamo considerando l’idea di fare testamento dobbiamo avere in mente tutto il nostro patrimonio e la composizione della nostra famiglia. Per farlo potrebbe essere d’aiuto fare una lista dei beni che lo compongono, ad esempio: conti bancari, conti titoli, libretti di risparmio immobili e terreni, polizze fondi pensione, TFR, gioielli e altri oggetti d’arte ecc.

Poi, dobbiamo scegliere a chi lasciare cosa, ricordando che la legge italiana tutela i nostri familiari più prossimi (coniuge, figli o nipoti, in mancanza di essi genitori) attribuendo loro la quota di legittima. Qualora presenti, saranno loro gli eredi legittimari, indipendentemente dalle disposizioni testamentarie.

Se decidiamo di scrivere un testamento lasciando tutto ad un unico beneficiario diverrà il nostro erede universale oppure, possiamo lasciare tutto a più beneficiari che diventeranno quindi eredi per quota (ad esempio al 50% se sono due ecc.).

Se, invece, tenendo sempre a mente tutto il nostro patrimonio, vogliamo scegliere uno o più beni specifici che, indicati chiaramente, non dovranno essere destinati all’erede (beneficiario principale) ma ad un altro soggetto che indicheremo e che potrà essere sia una persona fisica o una Organizzazione non profit: in questo caso stiamo disponendo un cosiddetto legato.

Siamo sempre liberi nella scelta ma più che alla denominazione è necessario pensare alla sostanziale differenza nel contenuto delle disposizioni che decidiamo di inserire nel testamento così da essere chiari ed evitare fraintendimenti quando in futuro ci sarà da eseguire quelle che sono state le nostre volontà e scelte in vita. Nel caso di dubbi o incertezze il consiglio è sempre di fare degli approfondimenti con un professionista come il Notaio.

L’art. 588 del Codice Civile stabilisce che: “Le disposizioni testamentarie, qualunque sia l'espressione o la denominazione usata dal testatore, sono a titolo universale [637 c.c.] e attribuiscono la qualità di erede [625 c.c.], se comprendono l'universalità o una quota dei beni del testatore(2) [674 c.c.]. Le altre disposizioni sono a titolo particolare [631 c.c.] e attribuiscono la qualità di legatario(3) [649 c.c.]. L'indicazione di beni determinati o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia a titolo universale, quando risulta che il testatore ha inteso assegnare quei beni come quota del patrimonio(4) [734 c.c.].”

Per eredità, invece, si intende l’insieme dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al defunto e l’erede sarà colui che gli subentra in tutto il suo patrimonio o in una quota di esso.

Es.1

Io sottoscritta Giovanna Bianchi nomino mio erede universale AIL ONLUS - Associazione italiana contro le leucemie, linfomi e mieloma con sede a Roma in via Casilina 5 - CAP 00182 Codice fiscale 80102390582 affinché finanzi le ricerche sui tumori del sangue.

Es. 2

Io sottoscritto Pietro Verdi nomino miei eredi in parti uguali mio fratello Luigi e AIL Associazione italiana contro le leucemie, linfomi e mieloma con sede a Roma in via Casilina 5 - CAP 00182 Codice fiscale 80102390582.

L’eredità potrà essere costituita da beni mobili e immobili e da crediti, ma anche dagli eventuali debiti di cui il defunto risulti titolare, siano anche costi banali come le spese funerarie, il TFR dei collaboratori domestici, alcune bollette da saldare ecc.

L’erede si assume diritti e doveri verso i terzi, rispondendo dei debiti quando si tratta di un ente non profit come AIL nei limiti del patrimonio ereditato ed inventariato, e, in assenza di un esecutore testamentario nominato sempre nel testamento, deve gestire la successione e adempiere alle volontà indicate nel testamento. Gli Enti, come AIL, devono per legge - quindi - accettare l’eredità con beneficio di inventario.

Il legato, diversamente, è una disposizione a titolo particolare, in base alla quale un soggetto, chiamato legatario, succede in uno o più determinati diritti reali o in uno o più rapporti determinati. Ad esempio, vengono assegnati singoli beni o diritti: un immobile, una somma di denaro, la liquidità presente in un conto corrente ecc.

Nel caso del legato l’ente non è tenuto ad una accettazione formale e il bene lasciato si consegue fin dal momento in cui si ha notizia del testamento e si apre la successione.

Es. 3

Io sottoscritto Vincenzo Gialli nomino eredi per le quote di legittima mia moglie Lucia e i miei figli Alessandro e Camilla e lascio la somma di €30.000 ad AIL Associazione italiana contro le leucemie, linfomi e mieloma con sede a Roma in via Casilina 5 - CAP 00182 Codice fiscale 80102390582.

Es.4

Io sottoscritta Giulia Viola nomino mia erede la mia cara amica Maria Rossi e lego la casa al mare a Cervia all’AIL Associazione italiana contro le leucemie, linfomi e mieloma con sede a Roma in via Casilina 5 - CAP 00182 Codice fiscale 80102390582 affinché il ricavato della vendita supporti l’assistenza medica ai pazienti ematologici.

N.B. In un testamento è sconsigliato inserire solo dei legati quindi un elenco di disposizioni a titolo particolare, è opportuno e più chiaro individuare un erede a cui è dato il compito di eseguire quanto contenuto nel testamento e prendere i beni che residuano dai legati indicati.

L’ultima, ma fondamentale, accortezza da seguire è quella di identificare con precisione tutti i beneficiari delle singole disposizioni: sono infatti nulle le disposizioni a favore di beneficiari incerti. Se si conoscono, può essere utile inserire date di nascita e residenze. Se si desidera disporre di un lascito testamentario ad AIL, sia nel caso di erede che nel caso di legataria, bisogna inserire la seguente denominazione:

AIL Associazione italiana contro le leucemie, linfomi e mieloma con sede a Roma, in via Casilina 5 - CAP 00182. Codice fiscale 80102390582.

 

Eredità o legato

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